Il Decreto Green Pass-bis all'art. I, rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID -19 in ambito lavorativo pubblico" prevede, al comma I, che dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, giusta proroga ultima disposta con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2).
Pertanto, in applicazione di detta normativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutto il personale del Comune di Turi deve possedere ed esibire (a richiesta) la certificazione verde COVID-19 per poter accedere nel luogo di lavoro.
La certificazione verde è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021, ossia:
- Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2:
- ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido a molecolare, guest 'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.